vendite tra privati e garanzie

ola
il mio dubbio è questo
vendendo tra privati a distanza, in quale modo il venditore si puo' tutelare da eventuali truffe? la tipica "l'oggetto non funziona"
ora, segnarsi bene codici e numeri dell'oggetto in questione, ok, foto, ok, ma se il compratore chiede il rimborso come agireste sapendo che quello che avete venduto era al 100% funzionante?

l'acquirente potrebbe: manomettere l'oggetto, rispedirne un altro rotto, altro che non ho pensato.

fidarsi è l'unica?
non c'è nessuna garanzia neanche per l'acquirente se non c'è un intermediario. digli di attaccarsi al tram
Ci vuole una mentalità aperta
scusate non ho resistito
Sussisterebbero le garanzie "tradizionali" della compravendita (per vizi giuridici o materiali, ex artt. 1478 ss. c.c.).

In particolare, per quanto riguarda vizi (materiali) della cosa o mancanza di qualità vale la regola generale per cui il compratore ha l'obbligo di denunciare al venditore i vizi e difformità del bene entro otto giorni dalla loro scoperta (a pena di decadenza). L'azione per ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo si prescrive, comunque, in un anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).

La denuncia è un atto a forma libera, ma quella scritta (a fini probatori) è consigliata (una raccomandata a/r va benissimo, ad esempio). Nella denuncia è necessario identificare, anche solo in maniera sintetica, il vizio che si è ravvisato (la funzione è quella di consentire al venditore di operare le eventuali verifiche del caso, in relazione al vizio lamentato).

Il vizio deve essere tale da rendere la cosa inidonea all'uso o da diminuirne in maniera apprezzabile il valore. La mancanza di qualità deve riguardare qualità promesse o comunque essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata.

Si deve in ogni caso verificare che nelle condizioni contrattuali non sia presente una clausola di esclusione della garanzia stessa (tale esclusione non varrebbe per la sola ipotesi in cui i vizi sono stati in mala fede taciuti dal venditore, perché questi ne era a conoscenza).

In ogni caso, tendenzialmente, non si può chiedere la sostituzione o riparazione della cosa ma solo, come ti dicevo, agire per la riduzione del prezzo o la risoluzione della vendita stessa (se si tratta di vizio per cui gli usi escludono la risoluzione, potrai chiedere la sola riduzione del prezzo; diversamente la scelta spetta a te).

Questo perché non si applicano, ovviamente, tra soggetti privati le regole dettate per le vendite a distanza dal Codice del Consumo (le quali implicano che il venditore sia un "professionista").

Trattandosi di vendita di "cose da trasportare", tendenzialmente la garanzia per vizi compete, al compratore, anche per i vizi "non occulti" (quindi facilmente riconoscibili, attraverso un esame anche solo superficiale della cosa). Questo perché normalmente il compratore non ha la possibilità di verificare preventivamente caratteristiche e qualità materiali della cosa compravenduta. Per questi vizi, però, il termine per la denuncia decorre dal ricevimento della merce stessa.

Così come è possibile escludere la garanzia per vizi, è possibile estenderla, attraverso accordo contestuale o successivo alla compravendita, attraverso la c.d. garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.). In genere è in forza di questa pattuizione aggiuntiva (piuttosto che in forza di accordo successivo alla denuncia da parte del compratore) che al compratore viene attribuito il diritto di ottenere la sostituzione o riparazione del bene (sono le classiche garanzie aggiuntive offerte, più che dal venditore stesso, dal produttore del bene).


Da ultimo, può avvenire che si sia consegnata non una cosa viziata e priva di qualità, bensì assolutamente "diversa" (per caratteristiche e funzione) rispetto a quella concordata. Cd. ."aliud pro alio": in sintesi, si sono vendute "mele per pere". In quel caso, vista la gravità dell'inadempimento, non si applicano i termini brevi per agire, di cui sopra, ma quelli generali (non ci sarà bisogno di fare la denuncia - anche se a scopo prudenziale è sempre buona cosa farla - l'azione per la risoluzione/risarcimento del danno si prescriverà nel termine decennale ordinario, etc.).

Va anche ricordato che il venditore, nella "vendita di specie", deve consegnare la cosa nello stato in cui si trovava al momento della vendita e soprattutto deve consegnare la cosa che è stata oggetto di individuazione ad opera delle parti (es., abbiamo identificato come oggetto del contratto esattamente quell'oggetto, dotato di quegli elementi identificativi, come un seriale, ipotizziamo. Poi tu me lo devi spedire).

Se il soggetto venditore, a fronte di una cosa previamente identificata, ne consegna un'altra (anche se dello stesso "genere"), e questa cosa è pure viziata, egli comunque è inadempiente, anzitutto, all'obbligo di consegna (e anche qui si applicherebbero, anzitutto, le regole generali in materia di inadempimento: pertanto si potrebbe pretendere l'esatto adempimento, cioè la consegna della cosa così come oggetto di individuazione).

edit: ho visto solo ora che si trattava di un caso ipotetico, quindi la parte successiva del post era inutile (la strategia da seguire dipende da una serie di variabili, ivi compresa la presenza o meno di un impegno, da parte del venditore, alla riparazione o sostituzione del bene).
hmm quindi buona fede e via
grassie
come venditore, al momento della vendita, devi specificare che non dai nessuna garanzia sul bene che vendi. parlo ovviamente di vendite tra privati.

i tuoi obblighi finiscono una volta che consegni la merce al corriere o di persona all'acquirente.


per questo chi compra deve sempre capire bene con chi ha a che fare perchè tra i 2 l'acquirente è meno tutelato.

certo, se io compro da un privato un'oggeto poi quando apro il pacco trovo un mattone faccio una denuncia per truffa
si ok ma chi te la compra la roba se tiri in mezzo l'esclusione di garanzia? nessuno
ah, doverosa aggiunta (visto che sollevavi il problema).

Il vizio o mancanza di qualità deve già sussistere (essere presente) al momento della conclusione della vendita (o al momento della individuazione del bene, se successiva): le difformità sopravvenute invece sono a rischio del compratore.

Questo però non vuol dire che il vizio non possa manifestarsi solo successivamente, a distanza di tempo (ma si dovrà provare o poter presumere che, appunto, tale manifestazione è riconducibile a un vizio che preesisteva; ad es. un difetto di fabbricazione del bene).

Nella vendita a distanza devi tenere conto del fatto che hai anche un terzo soggetto coinvolto nell'operazione: chi traporta e consegna il bene.

a) se si può provare che il difetto già esisteva (al momento della compravendita/quello dell'individuazione e, pertanto) quando il bene è stato consegnato al vettore (anche se la difformità si è manifestata durante il traporto o dopo la consegna) la responsabilità è senz'altro del venditore (servirà la denuncia, etc. come da post precedente).

b) se il vizio è riconducibile al vettore (perché non è stato diligente nel trasporto) normalmente il compratore potrà agire nei confronti di quest'ultimo e non del venditore (il quale tendenzialmente si è liberato con la c.d. "consegna giuridica", cioè rimettendo la cosa al vettore; ciò, "salvo patto o uso contrario", art. 1510, 2° co., c.c.).

E qua ovviamente acquista rilievo l'attività che il vettore compie quando "accetta" la merce (se l'accetta senza riserve, ad es., si presume che non vi siano vizi di imballaggio; normalmente è il vettore a dovere provare che perdita o avaria della merce dipendono da fortuito, natura o vizi delle cose stesse o difetti dell'imballaggio: art. 1693 c.c.). Oltre che quella del compratore quando riceve il bene, ai fini dell'accertamento dello stato della merce (art. 1698 c.c.: "Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento"). Pertanto sarebbe sempre opportuno (a) verificare lo stato dell'imballaggio prima di firmare alcunché (la lettera di vettura)... se è evidente un danno o difetto sarebbe inoltre opportuno rifiutare senz'altro la consegna; o accettarla facendo annotare sulla lettera di vettura il danno medesimo. In ogni caso, apporre sulla lettera di vettura una "riserva di verifica" per tutti i danni eventuali (ascrivibili all'attività di trasporto) e non visibili se non successivamente al disimballo. E fare controfirmare al vettore stesso...

c) se il deterioramento/avaria o addirittura il perimento del bene (anche durante il trasporto) avviene per vero e proprio caso fortuito (quindi per evento non imputabile al venditore o al vettore secondo le regole di cui sopra), il rischio è senz'altro a carico del compratore (in forza del principio "res perit domino", art. 1465 c.c.).


Per le vendite tra professionisti e consumatori, invece, le regole sono significativamente diverse.

Si deve difatti reputare (tra l'altro) che il professionista sopporta anche il rischio per il fortuito (oltre che eventuali inadempimenti del vettore), quantomeno fino al momento in cui viene eseguita la consegna materiale del bene, in forza dell'obbligo (inderogabile) di "consegnare beni conformi al contratto". Il professionista-venditore non può ritenersi liberato da tale obbligo con la sola rimessione della merce al vettore (o altre forme di consegna "giuridica"). Al più il consumatore sopporterà i fortuiti che si ricollegano al suo (colpevole) ritardo nella ricezione della merce (ad es., il pacco che viene lasciato in giacenza alle poste).


guarda se io vendo un'oggetto che è ancora in garanzia lo vendo con scontrino\fattura in modo che chi compra possa rifarsi lui sul venditore.

se vendo un'oggetto che ha la garanzia scaduta di certo non ne offro una io (perchè poi io su chi mi rifaccio a mia volta? ci metto di tasca?)












questa è interessante e non la conoscevo.

solitamente i venditori professionisti online (sopratutto su ebay nel campo informatico) tendono ad escludere i rischi del viaggio se la merce non viene assicurata.

per la serie, io proffessionista ti vendo la merce, se non assicuri la spedizione e succede qualcosa io non ne voglio sapere nulla di rimborsi.


da quello che scrivi invece sembrerebbe che invece che il professionista si accolla i rischi indipendentemente dall'assicurazione...


E' una conclusione che, quantomeno a normativa vigente (di attuazione italiana delle diverse direttive rilevanti: quella del 99 sulla vendita di beni di consumo, quella del 97 in materia di recesso nei contratti a distanza) va ricavata per via interpretativa (adesso ci sono nuovi testi comunitari, a partire dalla direttiva 83/2011, ma lasciamo stare, per il momento).

Che il venditore risponda anche del fortuito PRIMA della consegna materiale del bene è conclusione pacificamente accolta dai commentatori... e tale rilievo non può che riflettersi anche sulla allocazione del rischio derivante dal trasporto (in deroga al criterio generale accolto dal codice civile, che peraltro di suo è già derogabile. E difatti è normale che l'allocazione del rischio dal trasporto possa dipendere dalla forza contrattuale del compratore o dal ricorso a strumenti assicurativi, etc.; inoltre tieni conto che esistono diversi modelli, nella vendita transfrontaliera, di contratti di trasporto, anche per quanto riguarda la responsabilità del vettore stesso).

D'altro canto, se è una vendita a distanza spetta al compratore (oltre il diritto di ottenere la consegna di beni conformi al contratto) il diritto di recesso. Il termine previsto per la consumazione del recesso (per la sua scadenza, insomma) decorre sempre dalla ricezione materiale del bene.

Il recesso, d'altro canto, può essere esercitato anche prima della ricezione del bene (ovviamente il consumatore dovrebbe reinviare al professionista il bene, quando arriva, entro brevi termini) o addirittura prima del suo invio da parte del professionista.

Mettendo insieme le due cose è evidente (almeno a mio parere) che il professionista non può ribaltare il rischio del trasporto sul consumatore (al fine di opporsi, quantomeno, al valido esercizio del recesso).

Ritengo non sia un caso che la larghissima maggioranza degli shop europei (vedi zavvi, vedi play) hanno predisposto procedure per il refund/replacement a fronte della mancata consegna del bene (per fatto del trasportatore o fortuito).
ti riporto l'articolo della proposta di direttiva del 2008, per quanto riguarda il passaggio del rischio (e sostanzialmente confluito nei nuovi testi comunitari, in particolare nel regolamento sulla vendita internazionale di quest'anno, per quanto riguarda le vendite consumeristiche; per le vendite tra professionisti valgono/possono valere regole diverse e più articolate)


il terzo potrebbe essere il destinatario della consegna identificato dal compratore (pensa a quando decidi di fare un "gift" a qualcuno).
ok sembra chiaro, una volta che il corriere ti consegna la merce è finita la responsabilità del venditore. come giusto e logico che sia.

aprofitto del topic per chiederti un'altra cosa, un po ot col resto ma sempre in tema garanzia.


tempo fa avevo acquistato una vga su un shop ebay. dopo qualche mese la vga non andava più e ho fatto l'rma.

io ho dovuto spendere per spedire la scheda grafica al venditore, e fin quì vabè, poi il venditore ha preteso che gli pagassi anche le spese per rispedire la nuova.

insomma ho pagato sia l'andata che il ritorno.

la garanzia italiana dice che non ci devono essere oneri per l'acquirente in caso di garanzia, alla faccia a me è costato sui 24€..

la normativa italiana, per quello che ho trovato, non prende in considerazione questo aspetto, a livello europeo come siamo messi?


la riparazione o sostituzione deve avvenire "gratuitamente" (l'espressione include mano d'opera e costi di spedizione, se una spedizione risulta necessaria). Se il bene non è conforme, il venditore è inadempiente, e pertanto deve sopportare tutti i costi dell'inesatta esecuzione del contratto (normativa europea E italiana, considerato che quest'ultima è attuativa della prima e il principio di gratuità del rimedio conformativo è un cardine delle regole in materia di vendita di beni di consumo).

Chiaramente se parliamo di garanzia legale di conformità. Niente impedisce, se si tratta invece di garanzie "aggiuntive" (che coprono ipotesi di non conformità non ricomprese nella prima e/o chiamano in causa soggetti terzi rispetto al venditore) che al compratore venga richiesto un contributo economico (per la spedizione o l'intervento di ripristino).

Tu hai la garanzia legale nei confronti del venditore (con limiti di tempo, obblighi di denuncia del difetto, etc.); se però ti avvali della garanzia nei confronti del produttore (se prevista), chiaramente il rapporto con quest'ultimo è disciplinato da quella specifica garanzia convenzionale.

Il problema si pone quando il venditore fa apparire come oggetto di garanzia convenzionale (magari a pagamento) obblighi che invece ha, nei confronti del compratore, ex lege. Pensa alla pratica di certe catene dell' "estensione della garanzia"... talvolta affermano che in assenza di tale pattuizione si ha il diritto di fare valere eventuali difetti di conformità unicamente entro brevi termini (inferiori a quelli legali, non derogabili).

Si tratta di pratica commerciale ingannevole (e difatti qualche caso davanti all'agcom c'è già stato).
quanta pazienza Viennè...se al mio avvocato chiedevo una cosa del genere e mi scriveva tutta quella roba, minimo minimo mi avrebbe chiesto 1000 €


per vedere cammello, pagare moneta: prima lezione ricevuta, e mai imparata (difatti, sono fondamentalmente squattrinato )

Il fatto è che sono cose di cui mi sono occupato, prevalentemente, a livello scientifico (nella professione mi occupo di altre materie, con il diritto consumeristico tendenzialmente ci campi poco, tra l'altro); quindi, quando ho tempo e voglia trovo sia un esercizio utile (per me) vedere se riesco, senza fronzoli, a spiegare la questione anche a chi non si occupa di diritto (scrivendo per una platea di giuristi puoi anche correre il rischio, alla lunga, di perdere la capacità di comunicare, in maniera sintetica e efficace e senza fare affidamento su concetti e nozioni condivise, il nocciolo della questione).
I costi che il negoziante ti chiede possono starci, sono costi che sostiene lui in tua vece. Se ti rifai alla garanzia del produttore, potresti farlo tu personalmente senza tirare in mezzo il negoziante. Se lo tiri in mezzo, lui ti fa da tramite (e comunque è obbligato a farlo) ma puo farti pagare le spese di spedizione che ha sostenuto lui al tuo posto. Se invece ti rivolgi al negoziante reclamando un difetto di conformità (quello dei 24 mesi per legge) allora non deve farti pagare niente perche il difetto di conformità è un tipo di garanzia diretta fra il venditore e il compratore; ma dimostrare un difetto di conformità è molto difficile, sopratutto in ambito informatico. Un difetto di conformità è tale solo se presente "ab origine", cioè sia dal momento della vendita. Se tu hai una vga, dopo un anno non funziona piu, per reclamare un difetto di conformità devi dimostrare che quel difetto era presente sin dal momento della vendita, ed è una cosa molto difficile. Molto piu semplice rivolgersi alla classica garanzia commerciale, quella fra il compratore e il produttore, che però puo avere durata variabile a seconda di come gira al produttore (moltissimi produttori danno solo 12 mesi, estendibili a 24 o 36 solo a pagamento). Inoltre la garanzia legale copre solo gli acquisti effettuati da privati, non vale per gli acquisti effettuati con fattura e partita IVA
ciao non ci crederai ma cercando la risposta a un mio dubbio opprimente su una compravendita fatta da subito.it,quindi vendita tra privati per uno smartphone.
allora cerco di essere coicisa (bada bene che mi sono iscritta qui solo per avere una tua risposta,ti prego di aiutarmi,sembri un tipo onesto e gentile,pronto ad aiutare)
prima di andare alla lega consumatori,fare denunce in raccomandata ecc scrivo qui,sperando che tu mi possa aiutare.si tratta secondo me di un vizio occulto ma ho necessità di un tuo parere in quanto il vizio non si poteva dedurre se non dopo qualche ora di utilizzo perchè si tratta della durata della batteria.premetto che non cè ovviamente un contratto scritto e ho pagato in contanti,dopo aver visionato il cell e soprattutto la garanzia.
allora inizio
ieri sera alle 7 e mezzo incontro il venditore x comprare sto benedetto smartphone della disfatta,cell senza alcun segno di usura,fresco di reset tutto apposto.
premetto che l'ex possessore in 3 mesi appena di utilizzo aveva effettuato un root,pratica che ovviamente la garanzia europea lg non copre,premetto anche che lui mi ha detto che avrebbe ri bloccato il cell portandolo allo stato di acquisto originale.quindi avrebbe sanato questa modifica illegale che a mio modesto parere da incompetente ha causato il problema al cell in questione.premetto che esistono modi x cancellare del tutto ogni prova di aver installato questo programma,diciamo che è pari a modificare una ferrari x averne potenza maggiore però poi per venderla,su richiesta del compratore riportarla allo stato originale,ecco.premetto inoltre,che non cè una modifica alla rom fisica,ma solo una modifica al programma che rende possibile una modifica fisica,io ovviamente non potendolo aprire poichè la cover è avvitata e in caso di apertura da parte dell'utente anche lì la garanzia vacilla pesantemente.tornando all'esempio della ferrari è come se la si predisponesse alla modifica fisica ma senza effetturla.
fatto sta che questa non-modifica (anche se cmq ogni modifica di programma è equiparabile alla modifica fisica per la casa madre lg,ho parlato con un loro consulente dell'assistenza prima di scrivere qui) causa a mio parere dei problemi al cell,in quanto a mio parere la batteria scade come qualità.se è quindi vero che il difetto occuolto deve essere nascosto (non mi ha mai accennato problemi alla batteria) grave a tal punto di non poterlo utilizzare per il suo uso (io tra l'altro l'ho scelto come cell x motivi non legati all'ultra-sfruttamento delle funzioni che causerebbero quindi lo scadere della batteria,anzi sono molto attenta a questo ma nonostante la batteria è a mio parere deludente per i soldi pagati) e pre-esistente prima della compravendita (e sicuramente lo è perchè vendere un cell a quella cifra dopo appena 3 mesi è strano,lo ammetto ci sono cascata) io potrei avvalermi dell'annullamento del contratto oppure in caso lg non lo ripari in garanzia posso chiedere a lui di darmi la differenza o cmq ridargli indietro il cell e pace sia?questo lo farei se vuoi non vuole ridarmi i soldi o la differenza per ripararlo con una denuncia in a/r come hai detto tanto sulla garanzia cè addirittura il cod fisc.
ti prego di rispondermi in modo chiaro....non sai quanto ne ho bisogno,non mi sarei registrata qui solo per parlarti (tra l'altro non ho capito concretamente di cosa tratta questo forum ahahahah ho solo visto le tue risp e mi sono iscritta per contattarti)
spero tanto tu mi risponda.
grazie


ciao non ci crederai ma cercando la risposta a un mio dubbio opprimente su una compravendita fatta da subito.it,quindi vendita tra privati per uno smartphone.
allora cerco di essere coicisa (bada bene che mi sono iscritta qui solo per avere una tua risposta,ti prego di aiutarmi,sembri un tipo onesto e gentile,pronto ad aiutare)
prima di andare alla lega consumatori,fare denunce in raccomandata ecc scrivo qui,sperando che tu mi possa aiutare.si tratta secondo me di un vizio occulto ma ho necessità di un tuo parere in quanto il vizio non si poteva dedurre se non dopo qualche ora di utilizzo perchè si tratta della durata della batteria.premetto che non cè ovviamente un contratto scritto e ho pagato in contanti,dopo aver visionato il cell e soprattutto la garanzia.
allora inizio
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premetto che l'ex possessore in 3 mesi appena di utilizzo aveva effettuato un root,pratica che ovviamente la garanzia europea lg non copre,premetto anche che lui mi ha detto che avrebbe ri bloccato il cell portandolo allo stato di acquisto originale.quindi avrebbe sanato questa modifica illegale che a mio modesto parere da incompetente ha causato il problema al cell in questione.premetto che esistono modi x cancellare del tutto ogni prova di aver installato questo programma,diciamo che è pari a modificare una ferrari x averne potenza maggiore però poi per venderla,su richiesta del compratore riportarla allo stato originale,ecco.premetto inoltre,che non cè una modifica alla rom fisica,ma solo una modifica al programma che rende possibile una modifica fisica,io ovviamente non potendolo aprire poichè la cover è avvitata e in caso di apertura da parte dell'utente anche lì la garanzia vacilla pesantemente.tornando all'esempio della ferrari è come se la si predisponesse alla modifica fisica ma senza effetturla.
fatto sta che questa non-modifica (anche se cmq ogni modifica di programma è equiparabile alla modifica fisica per la casa madre lg,ho parlato con un loro consulente dell'assistenza prima di scrivere qui) causa a mio parere dei problemi al cell,in quanto a mio parere la batteria scade come qualità.se è quindi vero che il difetto occuolto deve essere nascosto (non mi ha mai accennato problemi alla batteria) grave a tal punto di non poterlo utilizzare per il suo uso (io tra l'altro l'ho scelto come cell x motivi non legati all'ultra-sfruttamento delle funzioni che causerebbero quindi lo scadere della batteria,anzi sono molto attenta a questo ma nonostante la batteria è a mio parere deludente per i soldi pagati) e pre-esistente prima della compravendita (e sicuramente lo è perchè vendere un cell a quella cifra dopo appena 3 mesi è strano,lo ammetto ci sono cascata) io potrei avvalermi dell'annullamento del contratto oppure in caso lg non lo ripari in garanzia posso chiedere a lui di darmi la differenza o cmq ridargli indietro il cell e pace sia?questo lo farei se vuoi non vuole ridarmi i soldi o la differenza per ripararlo con una denuncia in a/r come hai detto tanto sulla garanzia cè addirittura il cod fisc.
ti prego di rispondermi in modo chiaro....non sai quanto ne ho bisogno,non mi sarei registrata qui solo per parlarti (tra l'altro non ho capito concretamente di cosa tratta questo forum ahahahah ho solo visto le tue risp e mi sono iscritta per contattarti)
spero tanto tu mi risponda.
grazie


okok prima posta foto poi ne parliamo